Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 112
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia