Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le seguenti disposizioni si applicano:
a) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione;
b) alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti a partecipazione regionale;
c) alle nomine e designazioni di rappresentanti del Consiglio regionale nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera p), dello Statuto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle nomine e designazioni di rappresentanti della Regione negli organi di revisione degli enti costituenti il sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).(2)
3. Alle nomine e designazioni dei rappresentanti delle minoranze in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, così come previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera h), dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del Regolamento generale del Consiglio.
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 4, lett. a) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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