Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 27
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)
(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27
Art. 36
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, anche con le modalità di cui all'articolo 37, comma 5, aggiorna periodicamente o a seguito di modifiche delle condizioni socio-economiche ed abitative intervenute nella Regione Lombardia:
2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
c) le modalità di verifica della sostenibilità e di comunicazione alla Regione dei dati di cui all'articolo 33, comma 3.
3. L'importo del canone è adeguato annualmente nella misura del 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi generali al consumo. Per gli inquilini collocati in area di protezione l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2011. Per gli inquilini collocati in area dell'accesso l'aggiornamento decorre dal 1° gennaio 2010.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia