Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 44
(Art. 3, L.R. 14/2007)
(Fondo regionale)(5)
1. Per le finalità di cui all'articolo 42, la Regione concorre, attraverso Finlombarda S.p.A., alla costituzione di un apposito fondo. Le spese di gestione sono a carico del fondo stesso.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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