Legge Regionale
10 dicembre 2009
, n. 28
Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28
Art. 3
(Parchi geominerari)
1. Il programma regionale individua i parchi geominerari quali ambiti territoriali caratterizzati dallo sviluppo delle attività minerarie dismesse secondo principi di unitarietà delle tecniche minerarie adottate, delle tecnologie di estrazione e lavorazione del minerale estratto, delle iniziative economiche ed industriali connesse con quelle minerarie e delle potenzialità di valorizzazione coordinata con interventi pubblico-privato.
2. All'interno del parco geominerario è prevista una graduazione degli interventi di tutela e valorizzazione, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle cessate attività minerarie.
3. La Regione favorisce la raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alle attività minerarie dismesse all'interno del parco minerario.
4. La Regione promuove accordi operativi con lo Stato per la valorizzazione delle pertinenze delle miniere dismesse, ricomprese nell'ambito territoriale del parco minerario, in carico al patrimonio indisponibile dello Stato.
5. Con regolamento regionale sono definiti i criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio, degli interventi per la valorizzazione e delle attività di valorizzazione delle miniere dismesse all'interno dei parchi minerari, anche con riferimento alle attività di valorizzazione condotte in cantieri dismessi di miniere in esercizio, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato. Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.(2)
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 30, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia