Legge Regionale
10 dicembre 2009
, n. 28
Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28
Art. 5
(Catasto delle miniere dismesse)
1. E' costituito presso la competente direzione della Giunta regionale il catasto delle miniere dismesse o abbandonate, al fine di valutare possibili condizioni di pericolo conseguenti a inidonee chiusure minerarie dei cantieri, alla manomissione degli accessi ai cantieri stessi o alla presenza di dissesti dei vuoti sotterranei o delle fronti in superficie, nonché per necessità di recupero morfologico e ambientale.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. Per la gestione del catasto stesso la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente o di un altro soggetto del sistema regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia