Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 6
(Autorizzazione)
1. Gli interventi per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali effettuati in miniere dismesse o in compendi immobiliari di miniere dismesse, nonché in cantieri dismessi all’interno di aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso, sono soggetti alla specifica normativa in materia di miniere, ivi incluse le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).(4)
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione regionale, nel rispetto del programma regionale.(5)
3. La concessione mineraria può essere rilasciata per lo sfruttamento integrato del giacimento minerario, a fini produttivi minerari e per la valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali. In sede di valutazione della capacità tecnica ed economica del richiedente e di definizione della coltivabilità del giacimento minerario, finalizzata al conferimento o al rinnovo della concessione mineraria, si tiene conto anche delle attività di valorizzazione delle sezioni esaurite del giacimento.
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale i criteri e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio. Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attività di valorizzazione.(6)
5. Allo svolgimento delle attività di valorizzazione, conseguenti agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e quelle di cui alla normativa nazionale di settore in base alla finalità fruitiva di tali attività.(7)
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 30, comma 1, lettere e) e f) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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