Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 9
(Disposizioni finali e transitorie)
1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
2. Gli esercenti le attività di valorizzazione relative a miniere dismesse o a compendi immobiliari di miniere dismesse, già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, presentano istanza di autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia del regolamento regionale di cui all'articolo 6, comma 4.
3. In fase di prima attuazione il Comitato di cui all'articolo 7è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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