Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 1
1. Il servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo, di seguito denominato servizio sociosanitario lombardo (SSL), promuove e tutela la salute ed è costituito dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali.(3)
2. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della legislazione nazionale ed internazionale di settore direttamente applicabile nel nostro ordinamento e dello Statuto d’autonomia, il servizio sanitario e sociosanitario regionale (SSR), costituito dall’insieme di funzioni, servizi, attività e professionisti che garantiscono l’offerta sanitaria e sociosanitaria a carico della Regione.
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia