Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 5
1. La Regione garantisce la tutela della salute, definisce le politiche sanitarie e sociosanitarie ed esercita funzioni di programmazione strategica, indirizzo e controllo anche tramite l’adozione di indirizzi di programmazione annuali e ove possibile pluriennali, volti a garantire la più efficiente, efficace, economica e appropriata uniformità metodologica e prestazionale su tutto il territorio, anche con il supporto tecnico degli enti del sistema regionale e nei limiti e con la gradualità concessi dalle risorse disponibili.(37)
2. La Regione garantisce l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla medesima con risorse proprie, favorendo lo sviluppo dell’eccellenza della rete ospedaliera e della rete territoriale oltre che la capillarità di quest’ultima anche tramite il potenziamento dei servizi sanitari e sociosanitari a domicilio per rendere la casa primo luogo di cura. Assicura la presa in carico della persona, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati, garantisce la continuità delle cure erogate favorendo la permanenza nel proprio domicilio. Fermo restando il ruolo dei MMG e dei PLS, le farmacie contribuiscono alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici, assicurando la sinergia con gli erogatori e i pazienti attraverso la garanzia dell’aderenza farmacologica e l’erogazione delle prestazioni previste dalla farmacia dei servizi anche nell’ambito delle attività svolte dalle strutture previste dall’articolo 7, comma 13, lettera b).(37)
3. La Regione dispone il reperimento delle risorse integrative del fondo sanitario regionale e determina i livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini nel rispetto della normativa specifica statale. Assicura, sia a livello centrale sia periferico, una adeguata separazione organizzativa delle funzioni di programmazione, acquisto e terzietà dei controlli, distinguendole da quella di erogazione delle prestazioni. Definisce le regole di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione, nonchè le relative tariffe delle prestazioni, compresa la tariffa di presa in carico della cronicità attraverso un sistema in continuo aggiornamento.(38)
4. I requisiti di accreditamento e la contrattualizzazione si ispirano anche al principio della piena flessibilità e autonomia organizzativa di tutti i soggetti erogatori, quale strumento per perseguire la massima efficienza e il miglior soddisfacimento della domanda di prestazione da parte dei cittadini. Al fine di garantire una risposta appropriata al bisogno di presa in carico delle persone sul territorio ed assicurare i LEA, le ATS rimodulano, in corso di anno, eventuali economie verificate sui singoli contratti per raggiungere il miglior soddisfacimento della domanda di prestazioni, ferma restando l’impossibilità di compensazione tra il finanziamento complessivo negoziato con le strutture pubbliche e il finanziamento complessivo negoziato con le strutture private accreditate e a contratto.(39)
4 bis. La Regione favorisce l’innovazione tecnologica e gli investimenti strutturali e lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) anche con riferimento a sistemi di rete, promuovendo l’integrazione dei sistemi ICT e l’utilizzo delle conoscenze più avanzate in tema di intelligenza artificiale e big data.(40)
4 ter. La Regione, in collaborazione con le singole strutture sanitarie, adotta un sistema di mappatura delle tecnologie del SSL al fine di programmare le acquisizioni in relazione ai fabbisogni, anche tenendo conto delle metodologie di valutazione HTA e in collaborazione con le ingegnerie cliniche.(40)
5. La Regione promuove lo sviluppo e la diffusione di sistemi informativi accessibili sulla qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie, rendendo disponibili dati relativi all’offerta di servizi, ai volumi di attività, alle performance conseguite, nonché alle competenze dei soggetti erogatori.
5 bis. Nell'ambito della competente direzione generale della Giunta regionale è istituita la funzione di promozione del servizio sociosanitario lombardo sul territorio nazionale e a livello internazionale, al fine di sostenere l'innovazione, la ricerca e l'assistenza nelle strutture di riferimento specialistico, nonché favorire la presentazione a livello internazionale del proprio servizio sanitario e sociosanitario, come veicolo per lo scambio delle conoscenze prestazionali nei confronti dei paesi interessati allo sviluppo dei propri modelli assistenziali, ivi comprese iniziative di formazione per il management dei sistemi sociosanitari e per la gestione delle buone pratiche cliniche e assistenziali. (41)
5 ter. Al fine di potenziare il ruolo di governo e di indirizzo dell’assessorato al Welfare la Regione, per il tramite della direzione generale competente e in relazione a specifiche tematiche, si avvale di unità operative a valenza regionale allocate presso le ATS e le ASST e coordinate direttamente dalle unità organizzative di riferimento della direzione generale Welfare. Tali unità operative coordinano la specifica tematica su tutto il territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le unità operative a valenza regionale che operano secondo gli indirizzi delle relative unità organizzative regionali.(42)
5 quater. Al fine di attuare la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale in un’ottica di unitarietà del sistema finalizzato anche all’accrescimento professionale, la Regione si avvale di personale dirigenziale e del comparto proveniente dagli enti di cui all’allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007) anche in deroga alla percentuale di cui all’articolo 28, comma 2 bis, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) e ricomprendendo i ruoli della dirigenza medica, sanitaria, professionale tecnica e amministrativa del SSL.(43)
5 quinquies. Nell’ambito della direzione generale Welfare è istituito il comitato di coordinamento composto dal direttore generale Welfare e dai direttori generali delle ATS e da dieci direttori generali delle ASST. Il comitato è coordinato dal direttore generale Welfare, si riunisce periodicamente con il compito di elaborare linee di indirizzo per l’attuazione della programmazione regionale sanitaria e sociosanitaria. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti la composizione e il funzionamento del comitato.(43)
6. La Giunta regionale approva, di norma entro il 30 novembre antecedente l’anno di riferimento, gli indirizzi per la programmazione dei bisogni sanitari e sociosanitari, dei fabbisogni relativi alle risorse umane e alle professionalità, degli acquisti e degli investimenti, nonché gli indirizzi per la definizione dei contratti stipulati dalle ATS con i soggetti erogatori, individuando, all’interno delle risorse assegnate alle ASST e agli erogatori privati accreditati e a contratto, specificatamente le risorse per l’assistenza territoriale e le previsioni contrattuali per gli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a quater); effettua altresì il monitoraggio del sistema e dei costi ed opera periodiche valutazioni circa l’attività svolta all’interno del SSL, pubblicando gli esiti sul sito della Regione.(44)
7. La Regione promuove con propri indirizzi l'appropriatezza clinica e organizzativa, l'utilizzo efficiente delle risorse, la valutazione della qualità dei servizi, declinata in termini di accessibilità, efficacia e gradimento degli utenti, la definizione di adeguate metodologie di monitoraggio e controllo dei servizi. In particolare, la Regione, nell’esercizio della predetta funzione di indirizzo:
a) definisce, consultate le autonomie locali secondo le modalità di cui all’articolo 20, la programmazione territoriale, sulla scorta dei dati epidemiologici e in base a criteri di efficacia, efficienza e valutazione degli esiti, anche avvalendosi di modelli previsionali;
b) predispone un programma di valutazione, secondo le più aggiornate metodologie, dell’efficacia delle tecnologie, delle prestazioni, dei modelli assistenziali, dei farmaci, di programmi e offerte nel campo della promozione della salute e della prevenzione e per favorire il potenziamento delle cure palliative;(45)
c) sulla base delle valutazioni di cui alla lettera b), fornisce indicazioni circa l’utilizzo appropriato ed efficace di farmaci, dispositivi medici e il governo dell’innovazione in questi settori;(46)
d) elabora linee guida per garantire uniformità di approccio nella cura di patologie e nell’utilizzo di tecnologie diagnostico terapeutiche;
e) elabora modelli previsionali ed epidemiologici utili alla programmazione, collaborando con le società scientifiche e con i centri di ricerca;
f) mette in atto le opportune strategie per promuovere l’appropriatezza delle cure, promuovendo la presa in carico responsabile e continuativa;(47)
g) garantisce l’attività di governo del sistema delle cure primarie, secondo quanto demandato dalla contrattazione nazionale;
h) promuove la crescita di una cultura della salute attraverso la diffusione di conoscenze e di informazioni in grado di accrescere la capacità individuale e collettiva di autotutela nei confronti delle malattie e dei rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
i) attua interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con le istituzioni scolastiche, universitarie e scientifiche, gli organismi professionali e di categoria della sanità, le associazioni di volontariato e di tutela e in raccordo con le funzioni educative e di promozione culturale di competenza degli enti locali e delle altre istituzioni pubbliche;
j) definisce le linee di indirizzo in tema di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria avvalendosi della collaborazione tecnico – scientifica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;(48)
k) promuove e facilita progetti relativi a programmi di corretti stili di vita, di utilizzo responsabile dei farmaci, di monitoraggio e verifica dell'aderenza agli stessi programmi, al fine di migliorare l'educazione individuale alla salute;
l) stabilisce i volumi e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie, di degenza e ambulatoriali che possono essere soddisfatti nella sede pubblica e in quella privata, secondo un corretto rapporto di integrazione, assicurando alle agenzie di tutela della salute la definizione di budget territoriali e riservando a queste ultime una quota da destinare in relazione agli specifici fabbisogni del territorio di competenza alla contrattazione locale con i soggetti erogatori, in coerenza con gli indirizzi di programmazione di cui al comma 6;(49)
l bis) stabilisce per tutti gli erogatori pubblici e privati le tariffe delle prestazioni e i meccanismi premianti e penalizzanti sulla loro valorizzazione, finalizzati al perseguimento della qualità, dell’appropriatezza e al governo dei tempi di attesa;(50)
m) verifica attraverso le relazioni sanitarie aziendali la corrispondenza dei risultati raggiunti con i risultati attesi previsti dai piani attuativi;
n) definisce i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, l’attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università lombarde e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da assegnare a laureati delle università aventi sede in Lombardia e abilitati all’esercizio della professione, definendo le modalità di accesso e il relativo finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio regionale e comunque senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale;(51)
n bis) istituisce un forum di confronto permanente con le associazioni di pazienti, le associazioni ospedaliere adeguatamente formate e le società scientifiche di settore che ha per obiettivi principali il confronto sugli standard qualitativi dei dispositivi e dei presidi medici, l’apporto alla ricerca clinica e, in relazione alle competenze sviluppate e presenti all’interno delle associazioni, la collaborazione alla predisposizione e all’aggiornamento dei piani diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA). Nell’ambito delle reti di patologia è prevista la partecipazione stabile di almeno un rappresentante delle società scientifiche e delle associazioni dei pazienti. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le relative modalità operative;(52)
n ter) favorisce l’esercizio delle professioni mediche e sanitarie nell’ambito degli enti del Sistema sanitario e sociosanitario aventi sedi in aree montane o disagiate. A tal fine sono promossi accordi istituzionali con gli enti locali e le università finalizzati a individuare strumenti e facilitazioni che permettano di rendere attrattivo l’esercizio dell’attività in tali aree, garantendo la piena operatività del SSL, anche valutando in prospettiva modelli innovativi di gestione.(52)
8. Presso la competente direzione regionale opera in modo stabile e continuativo il Centro regionale di farmacovigilanza, già istituito dalla Giunta regionale, che partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza in attuazione della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre2010, del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione del 19 giugno 2012 e del decreto del Ministero della salute 30 aprile 2015.(53)
9. La Regione, in coerenza con la normativa nazionale ed europea, promuove e coordina la collaborazione anche con le realtà economiche, produttive e commerciali locali ed internazionali, finalizzata al miglioramento degli standard qualitativi e al concorso del SSL al rilancio strategico e socioeconomico territoriale della Lombardia, anche attraverso lo sviluppo di progetti di cooperazione internazionale e di partenariato in ambito sanitario, pubblicando annualmente una relazione sul sito della Regione.
10. La Giunta regionale definisce strategie di gestione del rischio clinico delle strutture pubbliche attraverso un percorso uniforme e integrato inteso a prevenire eventi avversi ed utili a fornire alle medesime strutture e, per quanto di competenza, ai professionisti forme di copertura assicurativa o di altre analoghe misure che forniscano strumenti per la copertura dei rischi e dei danni derivanti da responsabilità professionale, nonché da responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera. Tali strategie sono finalizzate a garantire livelli uniformi di tutela del paziente e degli operatori a livello di sistema regionale, assicurando omogeneità nella gestione e valutazione dei sinistri, attraverso la determinazione di criteri e obiettivi per la definizione transattiva e stragiudiziale dei medesimi, per ottenere la riduzione dei tempi e determinare la complessiva congruità dei risarcimenti eventualmente riconosciuti da parte degli operatori del SSL.(54)
11. Ferme restando le disposizioni legislative vigenti in materia assicurativa, anche attraverso il coinvolgimento delle categorie professionali interessate, la Regione definisce in sede di approvazione del PSSL le aree di rischio clinico rispetto alle quali è necessario sviluppare i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) da utilizzare come linee guida del SSL, finalizzate ad ottenere la riduzione della pratica della cosiddetta medicina difensiva e il continuo miglioramento della sicurezza degli operatori e dei pazienti anche attraverso il potenziamento delle funzioni del centro regionale per la gestione del rischio clinico.(55)
12. La Regione promuove e sostiene l’attività di ricerca, innovazione e sperimentazione e coordina, anche avvalendosi della Fondazione regionale per la ricerca biomedica, le attività nell’ambito della rete di strutture specialistiche di riferimento, nonché, nel rispetto del principio di autonomia, l’alta specializzazione degli IRCCS.
13. La conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria svolge le funzioni di cui all’articolo 2, comma 2 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) con compiti consultivi.(56)
13 bis. Sono istituiti il tavolo regionale di confronto permanente con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e il forum del terzo settore per l’espressione di pareri sul PSSL, sugli indirizzi annuali di programmazione regionale e sui piani pluriennali. Al forum del terzo settore partecipano le direzioni generali competenti in materia sociosanitaria e sociale ed i rappresentanti del terzo settore. È istituito, inoltre, l’osservatorio regionale con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza dei comuni, degli enti gestori e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative da istituire con decreto della direzione generale competente in materia sanitaria e sociosanitaria.(57)
15. La Regione, graduando l’attivazione in funzione delle disponibilità finanziarie, può introdurre nel SSL la presa in carico delle malattie rare, delle terapie con ausilio di animali e delle cure odontoiatriche e della salute del cavo orale, prevedendo, con appositi atti di Giunta regionale, i relativi meccanismi di accreditamento e contrattualizzazione analogamente alle altre prestazioni erogate dal SSL.
16. La Regione favorisce la crescita e lo sviluppo dei soggetti pubblici e privati, erogatori e non, appartenenti anche al terzo settore, anche attraverso la definizione di modalità di riconoscimento, rappresentanza, consultazione, collaborazione e controllo. La Regione promuove ed elabora, altresì, forme e modelli di integrazione tra le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, sentiti i tavoli tecnici e tematici, al fine di dare concreta e piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale e di valorizzare la piena espressione delle rispettive capacità progettuali, tenuto conto delle caratteristiche di ciascuno nel sistema delle relazioni che concorrono ai diversi ambiti del SSL nel rispetto dei principi di equivalenza e integrazione all’interno del SSL dell’offerta sanitaria e sociosanitaria di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b bis).(59)
16 bis. La Regione istituisce un tavolo permanente con le rappresentanze dei soggetti gestori pubblici e privati dei servizi sanitari e sociosanitari con il compito di contribuire alla corretta attuazione della programmazione regionale.(60)
17. La Regione assicura l’erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari attraverso tutti i soggetti accreditati e contrattualizzati di natura pubblica e privata, ivi compresi gli IRCCS di diritto pubblico e privato e favorisce l’integrazione con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali.
NOTE:
36. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23 l'articolo è confluito nel Titolo I ed è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23. Vedi anche art. 2, comma 8, lett. g) della l.r. 11 agosto 2015, n. 23.
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
38. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 e dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15e successivamente modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2021, n. 22e dall'art. 13, comma 1, lett. e) della l.r. 20 maggio 2022, n. 8.
42. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
45. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. i) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
46. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
47. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. k) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
48. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. l) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
49. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. m) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
51. La lettera è stata sostituita dall'art. 6, comma 1, lett. o) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
53. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15.
55. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. r) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 e dall'art.36, comma 18, della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22
59. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. v) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 e dall'art. 6, comma 1, lett. w) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia