Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 18 bis
(Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico)(227)
1. I nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, in relazione ai rispettivi enti sanitari di riferimento:
a) valutano la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio sociosanitario lombardo;
b) verificano la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito ed equità;
c) verificano la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
d) valutano la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
e) concorrono a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l’attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
f) esercitano le ulteriori funzioni previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.
2. Ciascun nucleo di valutazione è costituito, previo avviso pubblico, con provvedimento del direttore generale dell’ente sanitario. Dura in carica tre anni ed è composto da tre esperti esterni alla struttura o alla fondazione di cui uno con funzioni di presidente. Uno dei componenti è selezionato tra il personale in servizio presso la Giunta regionale partecipante all’avviso pubblico. I candidati devono essere in possesso di laurea magistrale, diploma di laurea specialistica oppure laurea vecchio ordinamento. Ciascun componente può far parte di non più di due nuclei di valutazione e può essere rinnovato una sola volta presso lo stesso ente sanitario, previo avviso pubblico.(228)
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge regionale recante ‹Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2020›, sono definiti:
a) le modalità di selezione dei componenti dei nuclei di valutazione, i loro requisiti specifici di competenza, esperienza e integrità, nonché le cause di incompatibilità volte a garantire un’effettiva indipendenza;
b) l’importo dell’indennità annua lorda onnicomprensiva attribuita, da parte degli enti sanitari di cui al comma 1, al presidente e agli altri componenti di ciascun nucleo di valutazione, nella misura commisurata alla complessità dell’ente sanitario e comunque non superiore al settanta per cento dell’indennità prevista dell’articolo 12, comma 16, per i corrispondenti componenti dei collegi sindacali delle strutture sanitarie pubbliche;
c) la declinazione puntuale dei compiti dei nuclei di valutazione e le relative modalità di funzionamento, compresa l’individuazione delle strutture organizzative di supporto;
d) le modalità di raccordo con l’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 30 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), nonché con le strutture della direzione generale regionale competente in materia di sanità.
NOTE:
227. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Vedi anche commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 16 della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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