Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 32
1. Gli aspetti organizzativi della presenza delle Università nelle strutture degli erogatori di cui agli articoli 7 e 8, degli IRCCS e degli erogatori sociosanitari pubblici sono concordati tra gli stessi e le Università, in conformità alle linee guida predisposte dalla Regione per la stesura dei POAS, privilegiando modelli organizzativi dipartimentali che sviluppano congiuntamente l'attività assistenziale, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare il più alto livello di coerenza tra prestazioni diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico - scientifica.
3. Nella definizione degli assetti organizzativi, le aziende devono rispettare i fabbisogni di personale autorizzati dalla Giunta regionale, che comprendono anche il personale universitario, garantendo comunque il rispetto dei vincoli economici complessivi.
4. I consigli di facoltà e la direzione strategica delle aziende comprese nelle reti formative operano, per quanto di rispettiva competenza, per sviluppare processi di verifica dell'applicazione e dell'attualità delle convenzioni, dell'effettiva realizzazione dell'attività formativa programmata e dell'attività di tutorato, coinvolgendo direttamente anche i medici in formazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia