Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 37
(Reti clinico-assistenziali per le malattie croniche a maggior impatto sul SSL)(296)
1. La Regione, le ATS, le ASST e le strutture private accreditate di cui all’articolo 8, nei limiti delle rispettive competenze e funzioni, così come definite dal Titolo I, al fine di assicurare l’appropriatezza, la sicurezza, la qualità e l’efficacia delle cure, in coerenza con l’articolo 9, organizzano reti clinico-assistenziali quali modalità di presa in carico della malattia diabetica, della malattia renale cronica e delle malattie croniche a maggior impatto sul SSL.
2. Le reti clinico-assistenziali costituiscono una modalità gestionale integrata, multiprofessionale e multidisciplinare, che realizza percorsi di continuità assistenziale omogenei che mirano anche allo sviluppo dell’innovazione clinico-assistenziale.
3. Al fine di garantire il miglior funzionamento delle reti clinico-assistenziali, devono essere definiti in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 2:
a) i criteri per l’individuazione dei soggetti che partecipano alla rete;
b) la governance e le regole di funzionamento;
c) i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali e il loro aggiornamento in base alle evidenze scientifiche;
d) i requisiti di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura;
e) il sistema di monitoraggio;
f) i criteri di individuazione degli operatori e della loro qualificazione professionale;
g) i percorsi che assicurano ai pazienti l’accesso all’innovazione tecnologica;
h) le modalità di coinvolgimento delle persone e delle famiglie;
i) i percorsi che assicurano ai pazienti la presa in carico secondo il criterio della prossimità territoriale al loro domicilio.
4. Il SSL, per perseguire la finalità indicata nel presente articolo, garantisce la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori socio-sanitari interessati e promuove l’innovazione e la ricerca in ambito clinico-assistenziale, anche attraverso l’individuazione di specifici ambiti.
NOTE:
296. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 3 marzo 2017, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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