Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 59 bis
(Misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti aeraulici per la salute collettiva)(315)
1. Il titolare di un impianto aeraulico che convoglia aria in ambienti indoor, compresi gli impianti di condizionamento, termoventilazione e ventilazione, sia di nuova installazione sia già in esercizio, è tenuto ad adottare ogni misura tecnica necessaria a garantire la salubrità dell’aria trattata, sottoponendo l’impianto a ispezioni tecniche periodiche atte a verificare le condizioni igieniche delle superfici interne degli impianti in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il titolare dell’impianto è tenuto ad effettuare la valutazione del rischio igienico-sanitario connesso all’esercizio dell’impianto aeraulico, in relazione alla tipologia di attività svolta, il livello di affollamento, alle caratteristiche dell’impianto stesso e alla normativa vigente. Sulla base della valutazione del rischio il titolare garantisce l’adozione e l’esecuzione di idonei controlli, ispezioni e interventi di manutenzione periodica, assicurandone adeguata tracciabilità secondo le vigenti disposizioni di legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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