Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 quinquies
(Contenuti dell’autorizzazione, variazioni, modifiche e revoca – sospensione dell’attività)(320)
1. Nell’autorizzazione sono inserite le specifiche prescrizioni tecniche indicate all’articolo 54, comma 7, e al paragrafo 6.7 dell’allegato IX del d.lgs. 101/2020.
2. Ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio, il titolare dell’autorizzazione ha l'obbligo di inoltrare alla direzione regionale competente in materia di ambiente, nonché all’ATS e all’ARPA competenti per territorio e all’ISIN, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza da un esperto di radioprotezione, contenente la conferma o l’aggiornamento della documentazione a suo tempo prodotta.
3. l titolare dell’autorizzazione che intende apportare variazioni nelle modalità di allontanamento ritenute tali da non comportare modifiche all’oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute deve darne comunicazione alla direzione regionale competente in materia di ambiente. Tali variazioni possono essere adottate qualora, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il direttore della direzione regionale competente, acquisito, se del caso, il parere della commissione RAAL, non abbia richiesto la presentazione di un’istanza di modifica dell’oggetto dell’autorizzazione o di prescrizioni tecniche in essa contenute.
4. L’autorizzazione può essere modificata d’ufficio dal direttore della direzione regionale competente, acquisito il parere vincolante della commissione RAAL, a seguito della relazione tecnica di cui al comma 2 o su richiesta delle amministrazioni di cui allo stesso comma.
5. Nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o a prescrizioni tecniche in esso contenute, l’istanza di modifica dell’autorizzazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni di cui ai paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 dell’allegato IX del d.lgs.101/2020, per quanto applicabili.
6. L’eventuale sospensione dell'attività o revoca dell’autorizzazione, in caso di gravi o reiterate violazioni delle disposizioni del d.lgs. 101/2020 o di prescrizioni tecniche, è disposta dal direttore della direzione regionale competente secondo quanto previsto dall’articolo 61 dello stesso decreto legislativo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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