Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 73 bis
(Crematori mobili containerizzati)(358)
1. Sono ammessi forni crematori mobili containerizzati quali beni mobili puri su ruote, installabili temporaneamente esclusivamente all’interno dei cimiteri, subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa statale vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi comprese le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. I forni mobili di cui al comma 1 non sono soggetti a titolo edilizio in quanto privi di fondazioni e di trasformazione permanente del suolo.
3. Ferma restando la disciplina vigente in materia di emissioni in atmosfera e di autorizzazione unica ambientale e le competenze delle autorità individuate dal d.lgs. 152/2006, la Regione esercita funzioni di coordinamento sotto il profilo sanitario e programmatorio, verificando la coerenza dell’installazione con la programmazione regionale in materia di cremazione e assicurando lo svolgimento dei controlli periodici e delle verifiche straordinarie, nonché la sospensione immediata e la revoca dell’assenso regionale in caso di accertata non conformità.
4. L’impianto può essere utilizzato, in via temporanea e straordinaria, per far fronte a situazioni di emergenza sanitaria o di eccezionale sovraccarico del servizio crematorio, dichiarate con apposito provvedimento regionale e nei limiti temporali e quantitativi ivi stabiliti.
5. Nel regolamento regionale 14 giugno 2022, n. 4 (Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”) di cui all’articolo 76 sono definite le modalità specifiche di impiego, le procedure amministrative e i requisiti tecnici relativi agli impianti crematori mobili containerizzati.
NOTE:
358. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. f) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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