Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 111
1. Le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso) o riconosciute a livello nazionale e il cui statuto indichi come finalità la protezione degli animali e dell'ambiente possono collaborare all'effettuazione degli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà, previo accordo con la ATS o con i comuni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia