Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5
Art. 2
1. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
2. La Regione è autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui agli allegati A e B:
a) ricompresi in accordi di programma di interesse regionale ai sensi della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale);(4)
b) sottoposti alla procedura di intesa Stato-Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale);
c) ricompresi, anche parzialmente, nei seguenti ambiti di rilevanza paesaggistica regionale:
1) ambiti di elevata naturalità ai sensi dell'articolo 17 del piano territoriale paesistico regionale;
2) ambiti di tutela dei grandi laghi insubrici delimitati dalla fascia dei 300 metri dalla battigia ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), compresi i centri abitati e lo specchio lacuale;
3) ambito di tutela paesaggistica del fiume Po, come individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004;
d) ricompresi in ambiti per i quali il piano territoriale regionale e i piani territoriali regionali di area individuano la Regione quale autorità competente in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA;
e) riferiti alla installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione di oli minerali o di variazione della capacità complessiva di lavorazione di oli minerali, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia);
f) riferiti a impianti a carattere innovativo per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche);
g) riferiti a impianti di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali necessari all'attuazione di specifici programmi regionali di settore, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c ter), della l.r. 26/2003;
h) riferiti a impianti per smaltimento o anche recupero dei rifiuti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
3. La provincia sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 8, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:
4. Il comune sul cui territorio si prevede di realizzare l'intervento è, secondo la decorrenza stabilita dall'articolo 14, comma 9, autorità competente all'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA per i progetti individuati nell'allegato B, rispetto ai quali il comune è competente all'approvazione o all'autorizzazione.
5. Per l'espletamento delle procedure di cui al comma 4, i piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme associative di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali), che raggiunga una popolazione di almeno 5.000 residenti, ovvero stipulare convenzioni con la rispettiva provincia o, alle condizioni di cui all'articolo 9, commi 3 e 4, della l.r. 19/2008, con la rispettiva comunità montana.
6. Sono di competenza regionale le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione ai progetti di infrastrutture lineari che interessano il territorio di più province.
7. Per i progetti di infrastrutture non lineari che interessano il territorio di due o più province, l’autorità competente all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità alla VIA è individuata nella provincia sul territorio della quale il progetto da realizzare prevede la maggiore estensione areale degli interventi. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) in caso di progetto sottoposto a VIA, l’autorità competente di cui al primo periodo assume il provvedimento ambientale previa intesa con l’altra o le altre province interessate.(8)
7 bis. Per i progetti che comprendono più categorie progettuali, di cui all'allegato A o anche all'allegato B, afferenti a differenti autorità competenti, l'effettuazione delle relative procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA spetta:(9)
7 quater. La Giunta regionale può adottare linee guida per favorire l'applicazione uniforme di modalità di valutazione della necessità di attivare la procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale di cui alla lettera t) del punto 8 dell'allegato B in base a quanto previsto all’articolo 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006.(11)
7 quinquies. Le autorità competenti di cui al presente articolo sono amministrazioni procedenti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990.(12)
7 sexies. Per i progetti assoggettati a VIA di competenza della Regione ai sensi della presente legge che richiedano l’indizione della conferenza di servizi, il rappresentante unico della Regione, di cui all’articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è individuato nel dirigente regionale competente per la VIA.(12)
8. La Giunta regionale verifica annualmente e aggiorna, se necessario, gli allegati A, B e C(13), relativamente ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA e alla ricognizione delle relative autorità competenti, a seguito di modifiche legislative riguardanti sia i progetti di cui all'articolo 1, comma 1, sia le relative soglie dimensionali, nei limiti di cui agli articoli 3 quinquies, comma 2, e 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006, sia le competenze approvative o anche autorizzatorie a essi riferite.
9. La legge regionale che dispone il conferimento di competenze approvative o anche autorizzatorie relative ai progetti di cui alla presente legge deve fare riferimento anche alle corrispondenti competenze in materia di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA. Nel silenzio della legge si applica il principio della corrispondenza fra competenze approvative o anche autorizzatorie e competenze in materia di VIA.
NOTE:
3. La rubrica è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 1) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
5. Il numero è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 2) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
6. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
7. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
8. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 4) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 5) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 7, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 6) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 7) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
13. Gli allegati A, B e C sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29.
14. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 3) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
15. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b), numero 8) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia