Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5
Art. 6
1. La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.
2. Nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente può richiedere, per situazioni che necessitano di un supplemento istruttorio, ai fini della decisione finale circa l'assoggettabilità a VIA:
a) agli enti territoriali interessati, un parere di merito sull'iniziativa in esame e sui contenuti della documentazione depositata;
c) contributi tecnici ad altre strutture dell’amministrazione di appartenenza dell’autorità competente e agli enti del sistema regionale di cui all’allegato A1 della l.r. 30/2006.
2 bis. In caso di trasmissione incompleta, da parte del proponente, della documentazione richiesta entro il termine di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del d.lgs. 152/2006, la domanda si intende respinta e l'autorità competente di cui all'articolo 2 procede all'archiviazione.(46)
NOTE:
45. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. f) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
46. Il comma è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. n) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia