Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5
Art. 8
(Monitoraggio)
1. Il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA contiene:(49)
a) le azioni che il proponente deve svolgere per monitorare la corrispondenza tra gli scenari previsti in sede di studio di impatto ambientale e proposti per la valutazione dell'autorità competente e gli scenari riscontrati a progetto realizzato e in fase di gestione, anche per individuare tempestivamente eventuali impatti negativi imprevisti e consentire al contempo l'adozione delle opportune misure correttive da parte dell'autorità a tal fine individuata nel provvedimento stesso;
b) l’istituzione di un Osservatorio ambientale per particolari situazioni ambientali-territoriali o anche per determinate tipologie progettuali, di volta in volta individuate, con lo scopo di verificare l’ottemperanza del progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati delle azioni di monitoraggio di cui alla lettera a). L’Osservatorio è composto dal responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell’Osservatorio. Il proponente partecipa all’Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico all’Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all’Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell’Osservatorio. I dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all’applicazione, da parte del soggetto proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall’Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del soggetto proponente;(50)
c) il rinvio a successiva pubblicazione sul sito internet dell'autorità competente, non appena noti, delle azioni e dei risultati connessi all'intero svolgimento del monitoraggio e delle eventuali misure correttive adottate autonomamente dal proponente o anche prescritte dall'autorità competente a seguito del monitoraggio, secondo quanto stabilito dall'articolo 28, comma 8, del d.lgs. 152/2006.(51)
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli Osservatori operanti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)” a decorrere dalla data di pubblicazione nel BURL del provvedimento di ricostituzione degli Osservatori stessi, emanato dal responsabile del procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 2.(52)
2. La Giunta regionale, sentita ARPA, delibera: (53)
a) i criteri generali per la redazione dei piani di monitoraggio ambientale, a cura del soggetto proponente, e per la loro valutazione;
b) le modalità per la quantificazione e la corresponsione degli oneri a carico del proponente, per la ricostituzione o nuova istituzione, l’organizzazione, il funzionamento e i tempi delle attività degli Osservatori, con possibilità di operare mediante sottogruppi composti da un numero variabile di componenti, in ragione delle competenze necessarie a concludere l’istruttoria di verifica e valutazione, di cui al comma 1, lettera b), sugli specifici temi in trattazione.(54)
NOTE:
51. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. h) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
53. Il comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9 e successivamente modificato dall'art. 10, comma 1, lett. i) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36.
54. La lettera è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. p) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia