Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 5
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5
Art. 9
(Controllo e sanzioni)
1. All'autorità competente per la VIA ai sensi della presente legge spetta l'accertamento delle opere e degli interventi riferiti ai relativi progetti, di cui all'articolo 1, comma 1, realizzati senza la previa sottoposizione a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ovvero a procedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nonché a quelli realizzati in difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia di VIA.(55)
2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, l’autorità competente procede ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 152/2006. L'accertamento di cui al presente comma comporta, a carico del trasgressore, la corresponsione all’autorità competente di un'ulteriore somma di denaro, finalizzata allo svolgimento dell'attività di cui al comma 3, pari allo 0,5 per mille del valore complessivo dell'opera sanzionata.(56)
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente valuta l'entità del pregiudizio ambientale eventualmente arrecato dalla realizzazione dell'opera o dell'intervento senza la previa sottoposizione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o a quella di VIA o dalla mancata adozione delle eventuali condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o in quello di VIA ovvero dalla realizzazione di opere o interventi in difformità rispetto agli stessi provvedimenti e dell’eventuale pregiudizio ambientale conseguente all'applicazione della sanzione di cui all’articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006.(57)
5. La Giunta regionale, sentita l'ARPA, disciplina le modalità di applicazione dei commi da 1 a 3, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006.(59)
6. La Regione, ove sia autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, può avvalersi del supporto della Commissione di cui all'articolo 3, comma 2, per l'applicazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.
6 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dall’ente di appartenenza dell’autorità competente per la VIA e sono destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale e alle attività per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.(60)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia