Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 11
(Espressione del parere regionale nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale)(61)
1. L'espressione del parere della Regione, nell'ambito delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale per i progetti da realizzare sul territorio lombardo, è formalizzata secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, nel rispetto dei termini previsti dagli articoli 19, 24 e 27 del d.lgs. 152/2006. Nelle more dell'adeguamento del regolamento a quanto previsto dal presente comma, l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, previo coinvolgimento degli enti che hanno titolo a partecipare al procedimento per l'espressione del parere regionale.(62)
1 bis. Per i progetti di opere che richiedono l’intesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, costituisce manifestazione della volontà regionale sull’intesa di cui al medesimo decreto.(63)
1 ter. Per i progetti di opere ferroviarie di cui all’articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’ente Ferrovie dello Stato), il parere sui progetti in VIA in sede statale di cui al comma 1, ove previsto, tiene luogo della verifica di conformità di cui all’articolo 25, secondo comma, della medesima legge.(63)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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