Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 76
(Decadenza ed altri effetti sui titoli abilitativi)(157)
1. L’autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l’attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;
b) il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell’amministrazione competente a rispristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;
e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell’attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
f) il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell’attività;
g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
3. La proroga non è concessa in caso di:
a) mancata richiesta delle abilitazioni igienico-sanitarie, ovvero delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie;
b) ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.
NOTE:
157. L'articolo è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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