Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 76
1. L’autorizzazione decade o, nei casi di attività soggette alla SCIA, l’attività si considera svolta in mancanza della medesima segnalazione nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:
a) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio;
d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza e il titolare, a seguito della diffida da parte dell’amministrazione competente a rispristinare il regolare stato dei locali, non ottemperi a tale ripristino entro il termine assegnato dalla medesima amministrazione;
e) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga richiesto, da parte del proprietario dell’attività, il trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
2. I casi che costituiscono comprovata necessità per le proroghe di cui alle lettere a) ed e) sono individuati dagli indirizzi generali di cui all'articolo 68.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia