Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 81
(Finalità e competenze della Regione)
1. Il presente capo disciplina l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione dei carburanti nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni legislative dello Stato e nel quadro delle competenze concorrenti, al fine di garantire:
c) la pluralità delle forme di servizio e di vendita e l'adeguata articolazione della rete sul territorio;
2. La Regione esercita i seguenti compiti:
a) svolge la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo;
b) provvede a stipulare accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario;
c) definisce gli indirizzi generali per i comuni sugli orari ed i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti e rilascia il parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi del presente capo, in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e autostradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL) di gas metano, di gas naturale liquefatto (GNL), di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.(168)
c bis) promuove, anche tramite le associazioni di settore, protocolli d’intesa e iniziative di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione al fine di consentire, durante l’orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, l’assistenza gratuita ai conducenti di autoveicoli di categoria M1 con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) per il rifornimento di carburante con applicazione del prezzo comunicato per l’erogazione in modalità self-service, con l’obiettivo di agevolare la loro mobilità personale assicurandone la massima autonomia.(169)
NOTE:
168. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 34. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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