Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 148 quinquies
1. E’ disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 148 ter:
2. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 148 quaterè, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia