Legge Regionale
5 agosto 2010
, n. 13
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 06 Agosto 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-05;13
Art. 5
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 31 (Legge finanziaria 2010)(1), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
'8. La Regione, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), assicura il concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata sottoscritti da Regione Lombardia, con le risorse in capitale stanziate all'UPB 7.4.0.3.255 'Concorso per il finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2010 e successivi.';
b) al comma 9 dell'articolo 1 le parole 'dai fondi' sono sostituite dalle parole 'al fondo' e le parole 'ai commi 7 e 8' sono sostituite dalle parole 'al comma 7.'.
2. Per il 2010 sono disponibili le maggiori risorse di competenza e cassa pari a € 5.000.000,00 derivanti dalla rideterminazione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2008, a seguito dell'Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) per l'anno 2008, sottoscritta il 29 aprile 2010.
3. A seguito delle note del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 18 novembre 2009 e della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 2009, l'importo delle manovre IRAP e addizionale IRPEF per il 2007 risulta incrementato di € 62.309.000,00 per IRAP e di € 71.783.000,00 per addizionale IRPEF rispetto a quanto già stanziato ed accertato sui rispettivi bilanci di competenza. Pertanto, per il 2010, sono complessivamente disponibili maggiori risorse di competenza e di cassa per € 134.092.000,00.
4. Ai fini dell'adeguamento agli accertamenti degli introiti derivanti dal riversamento alla Regione dei canoni di concessione del demanio lacuale, è autorizzata la maggiore entrata di € 2.000.000,00 rispettivamente per l'anno 2010 e per l'anno 2011.
5. Al fine di introitare le somme provenienti dagli affitti degli spazi ad uso commerciale nelle sedi regionali è autorizzato, per l'anno 2010, lo stanziamento in entrata di € 250.000,00.
6. In conseguenza dei maggiori introiti provenienti da infrazioni alle norme tributarie, a seguito delle intensificate azioni di lotta all'evasione fiscale, è autorizzata per l'anno 2010 la maggiore entrata di € 25.000.000,00.
7. E' prevista per l'anno 2010 la minore entrata di € 25.000.000,00, relativa alla tassa automobilistica, per effetto della contrazione dell'andamento del mercato automobilistico in conseguenza della crisi economico-finanziaria.
8. E' autorizzato per l'anno 2010 l'incremento di entrata e di spesa di € 11.000.000,00 in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).
9. In relazione ai rientri previsti a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego), da destinare a interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 24 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia), sono autorizzati, per l'anno 2010, gli incrementi di entrata e di spesa di € 42.599,61 (quota interessi) e di € 6.192.946,76 (quota capitale), per un ammontare complessivo di € 6.235.546,37.
10. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2010/2012, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per gli importi di seguito indicati:
INIZIATIVA | 2010 | 2011 | 2012 |
Anziani | -10.744,33 | -10.744,37 | -10.744,37 |
Montagna | -8.982,00 | -8.982,05 | -8.982,05 |
Trattamento rifiuti | -86.135,18 | -41.495,71 | -26.621,74 |
Periferie urbane | -3,00 | - | - |
Viabilità minore | -41.548,98 | 194.862,27 | 223.465,21 |
Edilizia scolastica scuole materne | 64.814,37 | 196.800,30 | 265.850,49 |
Tutela delle acque | -72.264,12 | -68.854,11 | -16.898,91 |
Parcheggi | -5.907,83 | -5.907,83 | -5.907,83 |
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap | -17.678,14 | -4.087,11 | -4.087,11 |
Eliminazione barriere architettoniche | -2.307,84 | -2.227,21 | 7.474,57 |
Asili nido e servizi per la prima infanzia | -7.744,10 | 4.722,86 | 4.722,91 |
Alimentazione termica degli edifici | 7.625,34 | 46.870,47 | 46.870,61 |
TOTALE | -180.875,81 | 300.957,51 | 475.141,78 |
11. In relazione al disposto dell’articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l’anno 2010 è autorizzata l’iscrizione, in entrata ed in spesa, di € 953.090,01 da destinare ai contratti di servizio ferroviari di interesse regionale.
12. E’ autorizzato per l’anno 2010 l’incremento, di entrata e di spesa, pari ad € 200.000,00 derivante dall’applicazione dell’articolo 43, commi dal 2 bis al 2 bis 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), per interventi finalizzati alla salvaguardia e allo sviluppo del sistema rurale-paesistico-ambientale.
13. In relazione agli introiti previsti in applicazione dell’articolo 16, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), è autorizzato per l’anno 2010 l’incremento in entrata di € 20.000,00 e l’incremento in spesa di pari importo, da utilizzarsi ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del d.lgs. n. 22/2010.
14. E’ autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 una spesa di € 13.000.000,00 quale cofinanziamento regionale per l’Accordo di Programma Quadro “Nuova generazione di idee”, sottoscritto il 14 dicembre 2007 da Regione Lombardia, Ministero dello Sviluppo Economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, destinato agli interventi finalizzati all’ampliamento dell’attuale rete di ostelli capace di accogliere giovani e gruppi familiari attraverso progetti di recupero di immobili esistenti.
15. Per assicurare il completamento del cofinanziamento regionale agli interventi per la messa in sicurezza del lago d’Idro, è autorizzata la spesa rispettivamente di € 4.200.000,00 per l’anno 2010, di € 7.997.603,00 per l’anno 2011 e di € 3.196.967,00 per l’anno 2012.
16. Per la realizzazione delle misure preventive di mitigazione ambientale previste dall’Accordo di programma per la definizione degli interventi di riqualificazione dell’area ex-Sisas, situata nei Comuni di Pioltello–Rodano, la Regione finanzia, quale anticipazione ai Comuni di Pioltello e Rodano, la spesa di € 1.600.000,00 per il 2010, di € 4.400.000,00 per il 2011 e di € 15.000.000 per il 2012.
17. Per assicurare l’attuazione del programma FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione (decisione CE 3784/7 del 1 agosto 2007) consentendo il completo utilizzo delle risorse provenienti dalle assegnazioni comunitarie e statali, è autorizzato per l’anno 2010 l’ulteriore finaziamento di € 3.000.000,00.
18. Per garantire la realizzazione completa delle misure strutturali relative alla programmazione PSR 2007-2013, al fine di utillizzare integralmente le risorse dei fondi strutturali, è autorizzata per l’anno 2011 la spesa di € 10.000.000,00.
19. Qualora, entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono state stanziate, le risorse di cui ai commi 17 e 18 non siano impegnate completamente, le disponibilità finanziarie che ne derivano possono essere reiscritte alla competenza dell’esercizio finanziario immediatamente successivo applicando le disposizioni dell’articolo 50 della l.r. 34/1978.
20. Per le spese di cui ai commi 15, 16 e 18 per la parte investimenti della presente legge è autorizzata, relativamente agli anni 2011/2012, l’assunzione di obbligazioni ai sensi dell’articolo 25, comma 1, della l.r. 34/1978. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
22. Le maggiori risorse di parte corrente complessivamente rese disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l’anno 2010 di € 141.562.000,00 di competenza e di cassa, per l’anno 2011 di € 2.000.000,00 di sola competenza.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia