Legge Regionale 5 agosto 2010 , n. 13

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 06 Agosto 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-05;13

Art. 6
(Spese di funzionamento determinate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa, rispetto dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", approvazione prospetti bilanci consolidati)
1. Sono autorizzate per il triennio 2010/2012 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all’allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2010/2012 come da allegata tabella 2.
3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono pari per l’anno 2010 a € 81.505.487,46 di competenza e a € 107.953.011,01 di cassa e per l’anno 2011 a € 1.700.000,00 di competenza.
4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 2, sono rispettivamente pari a € 53.915.172,50 di competenza e a € 53.927.172,50 di cassa per l’anno 2010; pari a € 1.024.827,50 di competenza per l’anno 2011; per l’anno 2012 si rendono disponibili maggiori risorse in conto capitale per € 5.000.000,00 di competenza.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2010/2012 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 5, sono per l’anno 2010 di € 35.433.950,03 di competenza e di cassa, e per l’anno 2011 di € 400.000,00 di competenza.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2010/2012, derivanti dal comma 5, sono di € 193.678.581,09 di competenza e di € 168.348.464,87 di cassa per l’anno 2010; di € 60.198.900,79 di competenza per l’anno 2011 e di € 78.231.649,83 di competenza per l’anno 2012.
8. E’ autorizzato l’incremento degli stanziamenti dei mutui di competenza e di cassa per € 136.739.669,21 per l’anno 2010 a seguito degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
11. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.
12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nell’allegata tabella 3.
13. In riferimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico), la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell’allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall’andamento degli accertamenti e degli impegni.
14. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi degli artt. 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi