Legge Regionale
5 agosto 2010
, n. 13
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale 2010/2012 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, 1° suppl. ord. del 06 Agosto 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-05;13
Art. 7
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(2), è apportata la seguente modifica:
2. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(3), sono apportate le seguenti modifiche:
e) al comma 2 dell’articolo 30 le parole “dal contratto collettivo nazionale di lavoro” sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia”;
f) i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 30 sono sostituiti dai seguenti:
“4. La Giunta regionale si avvale di un Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), cui spetta:
a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;
c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni ed è composto da cinque membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della valutazione delle performance. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati compiti e funzioni.
6. La valutazione dei dirigenti cui sono attribuite funzioni di direzione è affidata al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. La valutazione dei dirigenti cui non sono attribuite funzioni di direzione è affidata al dirigente sovraordinato.”;
“4. La Giunta regionale si avvale di un Organismo indipendente di valutazione della performance, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), cui spetta:
a) definire le modalità, i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
b) elaborare linee guida sui sistemi di valutazione, garantendone la corretta applicazione;
c) assicurare la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi.
5. L’Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni ed è composto da cinque membri esterni, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata esperienza e professionalità nell’ambito della valutazione delle performance. L’incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati compiti e funzioni.
6. La valutazione dei dirigenti cui sono attribuite funzioni di direzione è affidata al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. La valutazione dei dirigenti cui non sono attribuite funzioni di direzione è affidata al dirigente sovraordinato.”;
g) al comma 7 dell’articolo 30 le parole: “al nucleo di valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “all’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 47 è sostituita dalla seguente:
“b) Unità di supporto specialistico (staff)
Sono unità organizzative, semplici o complesse, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, che comportano lo svolgimento di funzioni di elevato contenuto professionale o intersettoriali;”;
“b) Unità di supporto specialistico (staff)
Sono unità organizzative, semplici o complesse, con compiti di studio, ricerca, elaborazioni complesse, assistenza tecnica, ispettivi, che comportano lo svolgimento di funzioni di elevato contenuto professionale o intersettoriali;”;
i) l’articolo 54 è sostituito dal seguente:
“Art. 54
(Organismo indipendente di valutazione della performance)
1. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance” per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi;
c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all'imparzialità e all'efficienza dei procedimenti di competenza.
4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 é condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance é composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.”;
“Art. 54
(Organismo indipendente di valutazione della performance)
1. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance” per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi;
c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all'imparzialità e all'efficienza dei procedimenti di competenza.
4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 é condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance é composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.”;
j) dopo il comma 9 dell’articolo 59 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Per la copertura delle posizioni previste nella qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza può ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi della Giunta regionale e dei soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari e c) Altri enti pubblici, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’– collegato 2007); vale anche in questo caso la reciprocità di cui all’articolo 26, comma 6. Per i medesimi fini, il Consiglio regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.”;
“9 bis. Per la copertura delle posizioni previste nella qualifica dirigenziale, nei limiti della dotazione organica del Consiglio regionale, l’Ufficio di Presidenza può ricorrere alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi della Giunta regionale e dei soggetti di cui all’allegato A, lettere a) Enti dipendenti, b) Enti sanitari e c) Altri enti pubblici, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’– collegato 2007); vale anche in questo caso la reciprocità di cui all’articolo 26, comma 6. Per i medesimi fini, il Consiglio regionale può promuovere la stipulazione di convenzioni con gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, diversi da quelli richiamati al periodo precedente, per il reciproco ricorso, per la copertura dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale, alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi, nel rispetto delle disposizioni normative proprie di ciascun ente e fermi restando i requisiti di accesso previsti da ciascuna disciplina.”;
k) l’articolo 62 è sostituito dal seguente:
“Art. 62
(Sistema di misurazione e valutazione della performance)
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo di cui all’articolo 54, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dall’Organismo di cui all'articolo 54, cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale dei direttori generali;
b) dall’Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale dei direttori generali;
c) dai direttori generali, cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti, su proposta del dirigente sovraordinato per i dirigenti d’ufficio;
d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della performance individuale del personale assegnato.
4. La performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale è soggetta a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al sistema premiante.
5. I criteri e i parametri di valutazione della performance individuale tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, per i dirigenti, in particolare:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione;
d) delle competenze professionali e manageriali;
e) della capacità di valutazione dei propri collaboratori.
6. Nella valutazione della performance individuale si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.
7. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali comporta l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001.”;
“Art. 62
(Sistema di misurazione e valutazione della performance)
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta dell’Organismo di cui all’articolo 54, adotta il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
2. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità ai principi del d.lgs. 150/2009;
b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
c) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
3. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dall’Organismo di cui all'articolo 54, cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa delle strutture del Consiglio regionale, nonché la proposta di valutazione annuale dei direttori generali;
b) dall’Ufficio di Presidenza, cui compete la valutazione della performance individuale dei direttori generali;
c) dai direttori generali, cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti, su proposta del dirigente sovraordinato per i dirigenti d’ufficio;
d) dai dirigenti, cui compete la valutazione della performance individuale del personale assegnato.
4. La performance individuale dei dirigenti e dei dipendenti del Consiglio regionale è soggetta a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione del trattamento economico accessorio collegato al sistema premiante.
5. I criteri e i parametri di valutazione della performance individuale tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, per i dirigenti, in particolare:
a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza;
b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacità di innovazione;
d) delle competenze professionali e manageriali;
e) della capacità di valutazione dei propri collaboratori.
6. Nella valutazione della performance individuale si tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse.
7. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali comporta l'adozione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con riferimento alla gravità della causa o del motivo a supporto della valutazione, delle misure previste dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001.”;
3. In sede di prima attuazione della presente legge, l’Organismo indipendente di valutazione della performance del Consiglio regionale è nominato dall’Ufficio di Presidenza entro il 30 settembre 2010.
4. Il nucleo di valutazione delle prestazioni dirigenziali e il comitato di controllo interno del Consiglio regionale istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano le loro funzioni dalla data della nomina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Dalla medesima data le competenze attribuite al nucleo di valutazione e al comitato di controllo interno del Consiglio regionale dal Titolo III della l.r. 20/2008 e da ogni altra disposizione normativa regionale o atto dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sono attribuite all’Organismo indipendente di valutazione della performance.
5. Dall’anno 2010, fermo restando il limite di spesa previsto dall’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), le risorse previste per il finanziamento delle posizioni organizzative dall’articolo 46 della l.r. 20/2008 possono essere incrementate, con specifico stanziamento posto a carico del bilancio del Consiglio regionale, in misura non superiore al 25 per cento.
6. Per le finalità di cui all’articolo 66, comma 5, della l.r. 20/2008, così come modificato dalla presente legge, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 7.1.0.1.169 “Funzionamento Consiglio regionale” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.
7. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(5), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti “il documento strategico annuale”;
b) la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: “Programma regionale di sviluppo e documento strategico annuale”;
c) al comma 1 dell’articolo 9 le parole “annualmente con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti“con il documento strategico annuale”;
e) il comma 1 dell’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione.”;
“1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione.”;
f) al comma 2 dell’articolo 9 bis le parole “15 luglio” sono sostituite dalle seguenti “15 ottobre”;
g) al comma 4 dell’articolo 9 bis le parole “sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “sul documento strategico annuale, entro il 31 dicembre”;
h) al comma 5 dell’articolo 9 bis le parole “Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Il documento strategico annuale”;
i) il comma 6 dell’articolo 9 bis è sostituito dal seguente:
“6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario.”;
“6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario.”;
j) al comma 1 dell’articolo 9 ter, dopo le parole “Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione” sono aggiunte le seguenti: “e al documento strategico annuale” e le parole “rispetto ai contenuti del documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite le seguenti: “rispetto ai contenuti del documento strategico annuale”;
k) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 9 ter le parole “per attuare il documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “per attuare il documento strategico annuale”;
l) al comma 1 dell’articolo 9 quater le parole “documento di programmazione economico-finanziaria regionale” sono sostituite dalle seguenti: “documento strategico annuale” e le parole “ai sensi dell'articolo 4 dello statuto regionale” sono soppresse;
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento di programmazione economico-finanziaria regionale, di cui alla l.r. 34/1978, si intende fatto, in quanto compatibile, al documento strategico annuale.
9. Al comma 1 dell’articolo 58 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione dei parchi)(6), le parole: “Lecco e Milano” sono sostituite dalle seguenti: “Lecco, Milano e Monza e Brianza”.
10. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(7), è apportata la seguente modifica:
a) il comma 1 dell’articolo 5è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.”.
“1. La Giunta regionale individua il tavolo istituzionale per le politiche agricole e il tavolo agricolo regionale quali strumenti di concertazione permanente con l'ambito istituzionale degli enti cui sono affidate competenze e funzioni in campo agricolo e con le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni cooperative agricole. La composizione dei due tavoli è definita con deliberazione della Giunta regionale, assicurando un’adeguata rappresentanza delle autonomie locali e delle organizzazioni professionali interessate.”.
11. Al fine di agevolare l’acquisizione delle aree del sito EXPO Milano 2015, in modo da consentire la tempestiva realizzazione delle opere secondo il dossier di registrazione predisposto dalla società EXPO 2015 s.p.a., e contribuire alla loro valorizzazione dopo la chiusura dell’evento, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere, con il coinvolgimento di altri soggetti interessati dall’EXPO, la costituzione di una società per azioni, con sede in Milano. La società opera in raccordo con gli organi e i soggetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008“Interventi necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015”, che hanno il compito di porre in essere, secondo le rispettive competenze, gli interventi necessari alla realizzazione dell’EXPO Milano 2015, anche con l’adozione di provvedimenti d’urgenza atti a garantire il rispetto degli impegni nei termini previsti. La Regione partecipa alla società mediante apposito conferimento finanziario e rappresentanza regionale, secondo le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto e con una quota determinata dalla Giunta regionale. La società trasmette alla Regione, alla chiusura di ciascun esercizio ovvero entro trenta giorni dal ricevimento di apposita richiesta, una relazione sulle attività di competenza. Dell’attività di cui al presente comma è data adeguata comunicazione al Consiglio regionale. Per le finalità di cui al presente comma si provvede con le risorse stanziate all’UPB 1.1.2.3.418 “Relazioni internazionali” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e successivi.
12. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)(8), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell’articolo 13, dopo le parole “presente legge” sono aggiunte le parole “e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 8 bis,”;
b) dopo il comma 8 dell’articolo 14 è aggiunto il seguente:
“8 bis. Nelle more dei conferimenti di cui al comma 8, la provincia è autorità competente per le procedure di verifica di VIA, avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti le opere e le attività di gestione dei rifiuti individuate dai provvedimenti regionali adottati in applicazione della l.r. 20/1999. Tali provvedimenti, unitamente agli altri ad essi connessi, restano validi ed efficaci per le sole finalità di cui al presente comma. La provincia conclude le procedure avviate ai sensi del presente comma.”;
“8 bis. Nelle more dei conferimenti di cui al comma 8, la provincia è autorità competente per le procedure di verifica di VIA, avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti le opere e le attività di gestione dei rifiuti individuate dai provvedimenti regionali adottati in applicazione della l.r. 20/1999. Tali provvedimenti, unitamente agli altri ad essi connessi, restano validi ed efficaci per le sole finalità di cui al presente comma. La provincia conclude le procedure avviate ai sensi del presente comma.”;
c) al comma 10 dell’articolo 14 le parole “Le funzioni” sono sostituite dalle parole “Fatto salvo quanto previsto al comma 8 bis, le funzioni”;
d) alla tipologia progettuale di cui alla lettera d1) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque.”;
e) alla tipologia progettuale di cui alla lettera d2) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione delle derivazioni di acque sotterranee e delle trivellazioni non ricadenti in aree classificate come C (Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell’uso sulla disponibilità della risorsa) e D (Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza scarsa potenzialità idrica) ai sensi del piano di tutela e uso delle acque.”;
f) alla tipologia progettuale di cui alla lettera z.b) del punto 7 dell’Allegato B sono aggiunte, in fine, le parole “, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA.”;
g) la lettera s) del punto 8 dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
s) | Progetti di cui all’allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni. | Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato A |
h) la lettera t) del punto 8 dell’Allegato B è sostituita dalla seguente:
t) | Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A). | Regione o Provincia rispetto alla categoria principale |
13. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni modificate dal comma 12, nonché gli atti eventualmente adottati sulla base delle medesime disposizioni.
14. I termini di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), sono prorogati di dodici mesi, qualora la progettazione degli interventi ivi previsti sia assoggettata all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
15. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(9), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 8, le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”;
c) al comma 2 dell'articolo 9, le parole “e dall’articolo 65, secondo comma, dello Statuto della Regione” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: “, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8.”;
d) al comma 7 dell'articolo 9, dopo le parole “La data di effettuazione del referendum” sono aggiunte le seguenti: “, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8,”.
NOTE:
4. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia