Legge Regionale
6 dicembre 2010
, n. 18
Disciplina del Difensore regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 2
(Elezione)
1. Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
2. Sono candidabili i cittadini esperti nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, che diano la massima garanzia di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa.
3. I candidati devono essere in possesso di una qualificata esperienza professionale, almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti od aziende pubbliche o private, ovvero di lavoro autonomo assimilabile, e svolta nei settori di cui al comma 2, preferibilmente nel campo della difesa dei diritti dei cittadini. (1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia