Legge Regionale
6 dicembre 2010
, n. 18
Disciplina del Difensore regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 3
(Ineleggibilità, incompatibilità, obblighi)
1. Non possono essere eletti alla carica di Difensore:
a) i membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i presidenti di regione e provincia, i sindaci, gli assessori regionali, provinciali, comunali, di città metropolitana o di comunità montana;
b) coloro che ricoprano altre cariche politiche pubbliche ed i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici o di associazioni sindacali o di categoria;
c bis) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione.(2)
2. Le cariche pubbliche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere cessate da almeno un anno.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.
4. L'incarico di Difensore è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia