Legge Regionale
6 dicembre 2010
, n. 18
Disciplina del Difensore regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 4
(Durata in carica)
2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione del successore.(3)
3. I poteri del Difensore sono prorogati sino all’entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente e morte del Difensore in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall’incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l’elezione del nuovo Difensore regionale, le funzioni del Difensore regionale sono esercitate dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità; in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dall’articolo 6.(4)
3 bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Difensore non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.(5)
3 ter. Fermo quanto disposto dal comma 3 bis, qualora il mandato del Difensore venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro tre mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura.(6)
NOTE:
4. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. a) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Il comma è stato modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. d) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia