Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 5
(Revoca)
1. Il Difensore può essere revocato, con deliberazione del Consiglio regionale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione, per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica.(7)
NOTE:
7. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi