Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 6
(Trattamento economico)(8)
1. Al Difensore spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
a) il 70 per cento dell'indennità di carica; (9)
b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
2. Il rimborso spese di cui al comma 1, lettera b) è omnicomprensivo.
3. Al Difensore che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per le missioni all'estero, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.(10)
NOTE:
8. L'articolo è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Il trattamento economico previsto da detto articolo, trova applicazione a far data dal 1° gennaio 2014 ai sensi dell'art. 13, comma 2 della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. h) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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