Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 7
(Sede ed organizzazione)
1. Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce i locali e le risorse finanziarie, umane e strumentali proporzionate ad assicurare adeguata e tempestiva risposta ai cittadini compatibilmente con i vincoli a cui è soggetta l'Amministrazione. Il Difensore può dotarsi di un proprio marchio, approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.(11)
2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.(12)
3. La struttura assicura idonei orari di apertura e di ricevimento al pubblico degli interessati, avvalendosi anche degli uffici territoriali della Regione.
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. j) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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