Legge Regionale
6 dicembre 2010
, n. 18
Disciplina del Difensore regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 8
(Funzioni)
1. Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli ed associati ed esercita le altre funzioni definite dall'articolo 61 dello Statuto d'autonomia e dalla legge, concorrendo, anche mediante la formulazione di proposte, con le amministrazioni pubbliche al perseguimento di obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e legalità. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.
2. Il Difensore svolge la funzione di Garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute, secondo la disciplina stabilita dalla presente legge e dalle altre specifiche disposizioni regionali. In particolare, il Difensore:(13)
a) svolge le attività previste dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia);
b) esercita le funzioni previste dall'articolo 22 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali);
c ter) assicura la tutela dei diritti di ciascun soggetto destinatario di prestazione sanitaria e sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).(17)
3. Nella propria attività, il Difensore si ispira a principi di efficacia, efficienza, informalità e collaborazione con le amministrazioni interessate. Particolare attenzione è rivolta nel facilitare i rapporti fra la pubblica amministrazione ed i soggetti disagiati titolari di diritti.
3 bis. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Difensore promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Difensore ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata.(18)
3 ter. Negli ultimi tre mesi di mandato, il Difensore, anche nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 8, comma 2, non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.(18)
4. In quanto Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Difensore contribuisce a garantire che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad ogni altra forma di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e della Regione e dai relativi regolamenti. A tal fine visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti di pena per adulti e minori, le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza, nonché ogni altro luogo di privazione della libertà personale, come da definizione di cui all’articolo 4, comma 2, del Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (OPCAT). Nello svolgimento delle funzioni di garanzia, il Garante interviene nei confronti dell’amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali, dei gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituti di pena e con le articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale siano erogate le prestazioni interenti alla tutela della salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento lavorativo. Qualora, verificate inadempienze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui sopra, esse perdurino, può proporre l’adozione di opportune iniziative agli organi regionali titolari della vigilanza su tali soggetti, ivi compresa l’attivazione di poteri sostitutivi.(19)
4 ter. In qualità di Garante per il diritto alla salute, il Difensore, qualora verifichi la fondatezza delle segnalazioni pervenutegli, interviene nei confronti degli uffici di pubblica tutela (UPT), degli enti pubblici regionali, delle unità d’offerta sanitaria e sociosanitaria, nonché dei soggetti gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare l’accesso alle prestazioni e l’efficacia nell’erogazione dei servizi.(21)
NOTE:
13. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37 , dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10, dall'art. 6, comma 1, lett. k) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18e dall'art. 26, comma 1, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
14. La lettera è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. l) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
16. La lettera è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, lett. m) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10e successivamente modificata dall'art. 6, comma 1, lett. n) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8.
20. Il comma è stato abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. o) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Per la disciplina transitoria vedi Comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchèarticolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18 e articolo 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2023, n. 8..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia