Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 9
(Aree di intervento)
1. Il Difensore interviene nei confronti della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali ai sensi della legislazione regionale vigente e delle concessioni o convenzioni di gestione.
2. Il Difensore può intervenire anche nei confronti dei comuni, delle comunità montane e delle province, dei concessionari o gestori di servizi pubblici locali siti sul territorio lombardo quando previsto dalla legge o da apposita convenzione.(22)
3. Il Difensore può intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge statale, nei confronti degli uffici periferici dello Stato e dei concessionari o gestori di servizi pubblici nazionali.
4. Le amministrazioni e gli altri soggetti nei cui confronti il Difensore interviene sono tenuti a prestare leale collaborazione e ad agevolarne il compito per il raggiungimento delle finalità della presente legge.
NOTE:
22. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 1, lett. p) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi