Legge Regionale
6 dicembre 2010
, n. 18
Disciplina del Difensore regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 13
1. Il Difensore svolge le funzioni di tutela del diritto di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’articolo 5, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dell’articolo 25, comma 4, della legge 241/1990.
2. Le pronunce assunte dal Difensore regionale sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul proprio sito web nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 9, i provvedimenti di diniego o differimento dei diritti di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi devono contenere l’indicazione circa la possibilità di presentare ricorso al Difensore.
NOTE:
24. L'articolo è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia