(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18
Art. 16
(Informazione sull'attività)
1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia