Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 16
(Informazione sull'attività)
1. Il Difensore, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone, informa i mezzi di comunicazione sull'attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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