Legge Regionale 29 aprile 2011 , n. 8

Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

(BURL n. 18, suppl. del 03 Maggio 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-04-29;8

Art. 2
(Costituzione e composizione del CPO)
1. Il CPO è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è formato da sette componenti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato. Alle sedute del CPO partecipa, su invito dello stesso CPO, il consigliere di parità regionale, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).
2. Sono elette come componenti del CPO le persone in possesso della cittadinanza italiana, nonché di diploma di laurea in ambito giuridico, economico, politico, sociale e psicologico, ovvero di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata presso associazioni, organizzazioni, enti o aziende pubbliche o private.
3. I candidati devono avere elevata e riconosciuta competenza negli ambiti di intervento riconducibili alle funzioni ed ai compiti del CPO. La proposta di candidatura deve essere corredata da un curriculum dal quale risultino i predetti requisiti.
4. Del CPO non possono fare parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi i consiglieri dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
5. Non possono altresì fare parte del CPO coloro che ricoprono la carica di assessore regionale, provinciale, delle comunità montane, della città metropolitana e comunale, esclusi gli assessori dei comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), con particolare riguardo alle procedure per le candidature e alla valutazione dei requisiti, alle disposizioni in materia di incandidabilità, incompatibilità e di conflitto di interessi.
7. Il CPO dura in carica fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale ed esercita le sue funzioni fino all'elezione del nuovo CPO, che deve comunque avvenire entro centocinquanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio regionale.
8. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di dimissioni di un numero di componenti del CPO inferiore o pari a tre il Consiglio regionale provvede alla sostituzione nell'ambito delle candidature già acquisite.
9. In caso di contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa o di contestuale presentazione di dimissioni di un numero di componenti del CPO superiore o pari a quattro, il Presidente del Consiglio regionale dichiara lo scioglimento dell'intero CPO. Il Consiglio regionale, qualora il provvedimento di scioglimento intervenga nei primi dodici mesi dalla data di costituzione, provvede alla nuova elezione del CPO avvalendosi delle candidature già acquisite. Trascorso il suddetto termine di dodici mesi si riproducono le procedure di cui al comma 6.
10. Le dimissioni da componente del CPO sono efficaci dal giorno della presentazione al Presidente del Consiglio regionale.
11. I componenti del CPO sono rieleggibili una sola volta.
12. I componenti del CPO sciolto prima della scadenza di cui al comma 7, possono essere nuovamente eletti e le elezioni avvenute nella stessa legislatura non rilevano ai fini di cui al comma 11 trattandosi di un unico mandato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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