Legge Regionale 13 dicembre 2011 , n. 21

Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-13;21

Art. 2
(Abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato - Abrogazione della legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 "Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri')
1. Dalla X legislatura regionale è abrogata la legge regionale 20 marzo 1995, n. 12 (Disposizioni in materia di assegno vitalizio e indennità di fine mandato dei consiglieri)(2).
2. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio ed all'indennità di fine mandato.
3. Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni di cui alle leggi regionali vigenti in materia.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1995, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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