Legge Regionale 28 dicembre 2011 , n. 22

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012

(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-12-28;22

Art. 10
(Deroga ai limiti demografici stabiliti agli artt. 8 e 9)
1. In caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici di cui agli articoli 8 e 9, la Regione può consentire deroghe, su richiesta motivata dei comuni interessati.
2. Il provvedimento di deroga è adottato dalla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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