Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 11
(Modalità di partecipazione al procedimento)
1. I soggetti nei confronti dei quali l'amministrazione è tenuta a dare comunicazione o notizia dell'avvio del procedimento e i soggetti intervenuti ai sensi dell'articolo 10 possono chiedere di essere ascoltati dall'autorità competente su fatti rilevanti ai fini della decisione, fatti salvi i diritti dei partecipanti al procedimento di cui all'articolo 10 della l. 241/1990.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono, altresì, assistere personalmente o mediante un proprio rappresentante alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti ai fini della decisione.
3. La partecipazione è consentita ai sensi dell'articolo 10 della l. 241/1990, tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), anche al solo fine di presentare all'amministrazione osservazioni utili per una migliore valutazione degli interessi coinvolti.
4. La partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati alla formazione dei programmi e piani regionali è disciplinata dalle leggi regionali.
5. Nelle procedure di pianificazione territoriale ed urbanistica la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti pubblici e privati, come disciplinata dalle leggi vigenti, comporta l'obbligo dell'amministrazione di valutare e decidere istanze od osservazioni anche se dirette a tutelare interessi privati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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