Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 12
(Audizioni pubbliche)
1. Per i procedimenti di competenza della Giunta regionale può essere disposta l'audizione dei soggetti interessati.
2. L'audizione si svolge nel corso di una riunione appositamente convocata, alla quale possono prendere parte le amministrazioni pubbliche, le associazioni e i gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché le organizzazioni sociali e i singoli cittadini che vi abbiano interesse.
3. La convocazione dell'audizione è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e pubblicizzata con altri idonei strumenti di comunicazione.
4. Con regolamento sono disciplinate le modalità di partecipazione dei soggetti interessati alle audizioni e di pubblicizzazione dei relativi esiti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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