Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 14 bis
1. Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all’articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d’impresa, il lavoro e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una comunicazione del legale rappresentante dell’impresa, dell’associazione o dell’ente ovvero dell’interessato, all’autorità competente presso cui è istituito l’albo. L’iscrizione agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge recante “Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico” la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate, i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia