Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 17
(Modalità di esercizio del diritto d'accesso)
1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di esercizio del diritto di accesso, in conformità con la legge l. 241/1990 e con la presente legge, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative poste a garanzia del diritto di accesso e a tutela della riservatezza dei dati personali.
2. Le specifiche misure organizzative per assicurare l'esercizio del diritto di accesso sono determinate:
3. Il diritto di accesso agli atti preparatori è riconosciuto qualora gli stessi siano posti alla base di un provvedimento finale a rilevanza esterna ed è comunque escluso per gli atti di cui all'articolo 13 della l. 241/1990, fino a quando il procedimento non sia concluso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia