Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 21
(Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, dello Statuto, i testi di legge sono promulgati con la formula: 'Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale'.
2. Al testo della legge segue la formula: 'La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia'.
3. In attuazione dell'articolo 43, comma 1, dello Statuto, i testi regolamentari sono emanati con una delle seguenti formule:
a) 'La Giunta regionale ha approvato. Il Presidente della Regione emana il seguente regolamento regionale', nei casi di cui all'articolo 42 dello Statuto;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia