Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 29
(Procedura di prelevamento dei campioni)
1. Nei casi previsti dall'articolo 15 della l. 689/1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati almeno in numero di tre, dei quali comunque uno costituisce oggetto dell'analisi, uno viene consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della stessa ed uno viene conservato dall'autorità competente per essere eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi del medesimo articolo 15, commi da 2 a 4.
2. Il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore né inferiore di un quinto dell'importo stabilito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
3. Il versamento è effettuato direttamente in favore dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione con provvedimento dell'ente competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.
4. Il provvedimento di cui al comma 3 stabilisce i termini per il versamento della somma; il mancato versamento entro il termine stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione e determina la definitività della prima analisi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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