Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 32
(Semplificazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, informano i rapporti con i cittadini, le imprese e gli altri utenti ai principi di cui allo stesso articolo 3, comma 2, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento ovvero in forza di provvedimenti amministrativi a carattere generale.
2. La Regione monitora periodicamente, anche con il coinvolgimento di cittadini, imprese e altri utenti, l'effettiva riduzione degli oneri e adempimenti previsti nelle procedure vigenti, promuovendone, nel caso, l'ulteriore riduzione o anche eliminazione.
2.1. La Giunta regionale individua specifiche modalità per l’analisi preventiva dei costi e benefici dei bandi regionali, anche tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 2 bis.(21)
2 bis. La Giunta regionale al fine di facilitare la partecipazione ai bandi regionali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere e di ridurre gli oneri burocratici a carico dei soggetti interessati:(22)
a) definisce gli standard e i modelli per l’uniformità dei relativi procedimenti;
b) adotta strumenti informatici per la predisposizione uniforme e omogenea dei bandi regionali, prevedendo modalità di gestione nativa digitale degli stessi bandi, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza e trasparenza delle procedure e di semplificare l’accesso alle informazioni e la presentazione delle domande. Inoltre, al fine di garantire la massima partecipazione può individuare, senza oneri per la finanza regionale, i soggetti, tra cui associazioni di categoria, patronati e CAAF, abilitati al supporto dei cittadini privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica nelle procedure di partecipazione ai bandi e all’accesso alla piattaforma informatica;
c) assicura il supporto nella presentazione delle domande, anche tramite il coinvolgimento degli Uffici territoriali regionali (UTR), con riferimento ai soggetti privi delle necessarie capacità o possibilità di interazione per via telematica;
d) prevede, nei casi in cui non risulti necessaria un’attività istruttoria di carattere tecnico discrezionale, una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l’ammontare delle domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio, definendone modalità e criteri per l’effettuazione;
e) definisce la terminologia da utilizzare nei bandi al fine di garantire una omogeneità e semplificazione del linguaggio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
f) determina modalità omogenee di rendicontazione dei costi sostenuti dai beneficiari/destinatari, al fine di assicurare uniformità nell'erogazione delle risorse pubbliche;
g) adotta strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti;
h) individua un unico punto di accesso telematico ai bandi di Regione, a disposizione anche di altri enti o organismi pubblici lombardi.
2 ter. La direzione competente in materia di semplificazione procede alla verifica preventiva della conformità dei bandi sulla base dei principi e degli indirizzi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 3, nonché della valutazione di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa effettuata ai sensi del comma 2 bis del medesimo articolo 3.(23)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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