Legge Regionale
1 febbraio 2012
, n. 1
Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria
(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1
Art. 35
1. Alla domanda per avviare il procedimento amministrativo, alla segnalazione certificata di inizio attività, ovvero alla comunicazione per l’avvio e lo svolgimento dell’attività economica non devono essere allegati, in conformità con quanto disposto dall’articolo 18, comma 2, della l. 241/1990, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi già in possesso della pubblica amministrazione.
2. La Giunta regionale adotta linee guida dirette a garantire l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e dei dati e documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni, nonché l'effettuazione omogenea dei controlli e le modalità per la loro esecuzione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia