Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 36
(Informazione sui servizi)
1. I rapporti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, e gli utenti sono improntati a principi di rispetto e di tutela della persona, di trasparenza e di collaborazione.
2. Nell'accesso ai servizi erogati dai soggetti di cui al comma 1 con costi a carico del bilancio regionale, gli utenti hanno diritto a essere informati sui livelli di qualità del servizio che l'amministrazione è tenuta ad assicurare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59).
3. Gli organi competenti dei soggetti di cui al comma 1 individuano idonei strumenti per assicurare l'esercizio dei diritti all'informazione dell'utenza e adottano iniziative per promuovere la diffusione della conoscenza, anche in via telematica, dei servizi erogati. Di tali iniziative è data comunicazione alla Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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